La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Le novelle in tema di piani individuali di risparmio nel DL 124 del 2019
27/Gennaio/2020
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Premessa

I piani individuali di risparmio rappresentano una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche disciplinata dall'art. 1, commi 100-114, legge n. 232/2016, i cui redditi beneficiano di alcune agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese, con specifico riguardo alle PMI.

In particolare:

- sono detassati i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, se derivano da investimenti effettuati nei cd. piani di risparmio a lungo termine detenuti per almeno cinque anni: si tratta di investimenti nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. Sono gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio;

- sono detassatii redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine detenuti per almeno cinque anni nel capitale delle imprese e nei PIR alle condizioni richiamate sopra, se effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare. La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 210 della legge n. 145 del 2018) ha innalzato dal 5 al 10 per cento il limite degli asset investibili da parte di tali enti, secondo il regime agevolato e ha elevato, per l'anno 2019, dal 30 al 40 per cento la quota di detrazioni spettanti per l'investimento in start-up innovative.

La novella del D.L. 124/2019

Lo scorso 6 dicembre, la Camera dei deputati ha licenziato in prima lettura il D.L. n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili." In particolare, l'articolo 13-bis del DL 124 interviene in subiecta materia disponendo la cancellazione della norma – introdotta dal precedente governo – che vietava ai fondi previdenziali di detenere più di un Piano di risparmio a lungo termine (PIR), modificando i commi 88 e 92 dell'art. 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Sostanzialmente, con la novella in parola, viene concesso agli enti di previdenza obbligatoria e ai fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine, sebbene a ciascuno di essi non sia comunque possibile destinare più del 10% del patrimonio. Per inciso, va rammentato al riguardo che le forme di previdenza complementare, essendo regolate dal decreto legislativo n. 252 del 2005, costituiscono un insieme più ampio rispetto agli enti di previdenza obbligatoria, includendo tutte le forme di previdenza (si tratta, principalmente, di fondi negoziali, fondi a libera adesione e piani individuali) per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

A seguito di tale novella, dunque, la previgente misura restrittiva di cui al comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, in forza del quale ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare, opera nei soli confronti delle persone.

Per i PIR, i limiti di investimento per almeno due terzi di ogni anno solare è per il 70% in strumenti finanziari emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o in uno stato membro Ue o dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Per favorire le piccole e medie imprese e gli investimenti in economia reale, viene inoltre previsto che il 25% della predetta quota del 70% debba riguardare imprese non inserite nell'indice FTSE-Mib e il 5% imprese che non rientrano negli indici Mib e Mid Cap della Borsa Italiana o di altri mercati regolamentati.

Il comma 3 dell'art. 13 bis prevede, invece, l'attivazione di una garanzia pubblica sugli investimenti dei fondi pensione in micro e medie imprese con dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034. Al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare è poi attribuito il compito di supportare i soggetti interessati nelle scelte di investimento, ove da questi richiesto. Per il funzionamento del comitato è stanziato un contributo di 1,5 milioni per il 2020 e 2 milioni annui dal 2021 al 2034.

Pertanto, per i PIR costituiti a decorrere dal 1°gennaio 2020 i nuovi criteri per gli investimenti qualificati sono i seguenti:

  • almeno il 70 per centodelle risorse complessive in strumenti finanziari diimprese radicate in Italia (stessa percentuale prevista dalla legislazione vigente) di cui:
  • almeno il 25 per cento(rispetto all'attuale 30 per cento) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • almeno il 5 per centoin strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (nuovo criterio inserito dall'articolo in esame).

Rispetto alla precedente norma, quindi, la previsione in esame mantiene fermo il limite minimo delle risorse complessive da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%), ma riduce dal 30 al 25% la percentuale di investimento prevista per imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana, introducendo un nuovo vincolo del 5 per centodestinato alle imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o FTSE MID, senza rinnovare le ulteriori disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019riguardanti quote o azioni di Fondi per il venture capitale strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali emessi da PMI.

I nuovi criteri per gli investimenti introdotti dall'articolo in esame trovano applicazione per i piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorreredal 1° gennaio 2020, mentre per quelli costituiti anteriormente resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Si tratta, in sostanza, dei vincoli stabiliti dal comma 212, il quale prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti:

  •  per almeno il 70 per cento per cento delle risorse complessive in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia, di cui:
  • almeno il 5 per cento in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;
  •  almeno il 30 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

di Renato Loiero*

* Consigliere parlamentare. Le opinioni espresse impegnano solo l'Autore.