La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Il ruolo dei Confidi alla luce dei provvedimenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19.
04/Febbraio/2021
Archivio News

di Valentina Tesei

I Confidi rappresentano una tipologia particolare di consorzio; tale acronimo sta ad identificare il "consorzio di garanzia collettiva dei fidi", più precisamente, si tratta di un consorzio la cui attività principale è finalizzata al rilascio di garanzie collettive sui finanziamenti erogati dalle banche a favore delle imprese affiliate, o meglio delle piccole e medie imprese.

Necessario appare evidenziare il ruolo cruciale ricoperto da tale istituto alla luce del contesto economico- finanziario in cui opera.

La recente crisi finanziaria - attualmente estremizzata dalla Pandemia da Covid-19 che sta interessando tutto il mondo – e le novità introdotte in materia di vigilanza prudenziale per banche e gli intermediari finanziari hanno determinato una radicale trasformazione dei rapporti tra istituti di credito e banche[1].

Le piccole e medie imprese, che rappresentano la forza motrice del paese Italia, hanno dovuto affrontare (e tutto' ora affrontano) notevoli difficoltà in ordine all'accesso al credito, oltre a supportare ingenti costi legati ai contratti di finanziamento. L'intervento di tale tipo di consorzi appare necessario per ottenere la concessione di finanziamenti anche a favore di quei soggetti considerati troppo rischiosi dagli intermediari bancari. Pertanto, data l'importanza per ogni impresa circa la possibilità di godere di tali finanziamenti, si coglie il ruolo fondamentale degli stessi nel funzionamento dell'economia reale.

In Italia, i primi confidi sono nati tra gli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, e si ponevano quale scopo quello di aiutare i piccoli e medi imprenditori a risolvere le problematiche legate all'accesso al credito, utilizzando un approccio di tipo collettivistico.

Tale struttura giuridica viene riconosciuta per la prima volta con la legge di Stato del 1977. A partire da quel momento la disciplina di tali consorzi ha subito continue modifiche, da ultimo la riforma del Titolo V del t.u.b. Tale intervento normativo ha cercato di regolamentare in maniera più incisiva i confidi, avvicinandoli ancora di più alle banche, in termini di assoggettamento all'Autorità di vigilanza, e ha proceduto ad una risistemazione organica, individuando due tipi di confidi. Da un lato, i confidi maggiori – ovvero quelli che presentano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro- i quali sono tenuti a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia, al pari degli altri istituti di credito, per l'iscrizione all'albo ex art. 106 t.u.b. Dall' altro lato, la normativa prevede i confidi minori – ovvero quelli che presentano un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro – per i quali è richiesta l'iscrizione all'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art 112-bis t.u.b.

E' bene sottolineare il ruolo cruciale che tale istituto giuridico ha assunto alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dal Governo Italiano, al fine di attenuare i rischi di default causati della Pandemia economico - sanitaria.

In un primo momento, il Decreto Liquidità (D.L 23/2020) ha riconosciuto ai confidi un margine di operatività ristretto: il provvedimento del Governo ha previsto la possibilità per questi - nel caso dei prestiti al di sopra dei 25mila euro – di garantire un ulteriore 10% nei confronti degli istituti di credito, accanto al 90% previsto dal Fondo di Garanzia. Questa garanzia è salita al 100% in riassicurazione sulle garanzie prestate dai confidi a condizione che non superino il 90% del finanziamento.

Successivamente, il Governo è intervenuto con una serie di norme che consentono ai confidi un raggio d'azione più ampio rispetto alla mera attività di consulenza.

Per primo, il Decreto Rilancio (D.L 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) ha previsto per i confidi vigilati dalla Banca d'Italia la possibilità di superare il vincolo della "residualità", consentendo loro di erogare finanziamenti diretti alle imprese, sotto qualsiasi forma, nella misura del 49 % rispetto all'attivo ponderato, superando il precedente limite del 20%.  

Da ultimo, il D.L Semplificazioni (D.L 76/2020) ha previsto un'agevolazione in ordine alle procedure di assegnazione della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali. Di conseguenza, i confidi vigilati potranno accedere a risorse aggiuntive tramite programmi Tltro a 3 anni della BCE, piattaforme di funding oppure attivare, come avviene per le banche, il programma di Cassa Depositi e Prestiti denominato "Piattaforme Imprese"[2].

Alla luce di tali interventi, appare più importante il ruolo ricoperto dai Confidi nell'era post Covid. Infatti, tutti i provvedimenti appena citati si pongono quale scopo quello di far affluire liquidità in tempi più veloci al mondo delle piccole e medie imprese, caratterizzate da sempre da una fragilità di tipo finanziario.

In questa fase emergenziale, i confidi si pongono quale sistema complementare e alternativo rispetto a quello delle banche e dei fondi pubblici, e si pongono quale finalità, da un lato quella di decongestionare il circuito bancario, dall'altro di essere di grande sostegno alle imprese e supportarle nel rapporto bancario, così come nella fase della gestione del credito deteriorato, qualora risulti improbabile il recupero.


[1] Dell'Atti-Miani, "Economia e gestione dei Confidi", Milano,2016.

[2] Vera Viola, "Confidi pronti a potenziare i prestiti alle Pmi", in IlSole24ore, 2020.