La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
02/Novembre/2018
Cultura

L'agevolazione in esame, contenuta nell'art. 57-bis del decreto-legge n. 50-2017, consiste nel riconoscimento, per le imprese o i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato nonché per gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di un credito d'imposta nella misura del 75% delle spese incrementali - elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative -, ove per tali si intendono le spese sostenute in eccedenza rispetto ai medesimi investimenti realizzati nel periodo d'imposta precedente.
Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno per cui richiede il credito superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione* nell'anno precedente.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24.
I soggetti interessati alla fruizione del beneficio devono presentare tramite i canali telematici:
• la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", per ogni anno per cui viene richiesto il credito d'imposta, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno; e
• la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo; in pratica, tale dichiarazione avrà la funzione di confermare (o meno) gli investimenti già indicati nella comunicazione di cui al precedente punto.
La concessione del bonus pubblicità si traduce in un contributo, ciò significa che si tratterà di evidenziare a conto economico un provento nella voce A5.
Ai fini IRES, le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.P.R. n. 917-1986.
I contributi assumono rilevanza sia ai fini IRES che IRAP.
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne consente l'utilizzo.

* A tal proposito, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha precisato, con apposito comunicato, che:
- per "stessi mezzi di informazione" si devono intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo, ovvero stampa, da una parte, ed emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra;
- nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'uno per cento.

Per qualsiasi informazione e dettaglio si rendessero necessari, contattateci all'indirizzo info@tempofinanziario.it