E' riconosciuto alle PMI[1]che, successivamente al 1° gennaio 2018, avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, un credito d'imposta relativo alle spese sostenute per la consulenzaper l'ammissione alla quotazione – come disposto dall'articolo 1, commi da 89 a 92, legge 205/2017.
Il credito d'imposta, previa ottenimento dell'ammissione alla quotazione, spetta in misura pari al 50% dei costi complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 e spetta fino a un importo massimo di 500.000 euro per ciascuna PMI beneficiaria.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.
In particolare, il credito di imposta spetta per le spese di consulenza relative:
- alle attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, a titolo esemplificativo, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- alle attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- alle attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- alle attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- alle attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- alle attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- alle attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Le società, per ottenere il contributo, che viene conferito per alcune specifiche spese di consulenza, devono inviare per via telematica, tra il 1° ottobre dell'anno in cui hanno ottenuto la quotazione al 31 marzo dell'anno successivo, apposita istanza per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo quanto disposto con apposito Decreto interministeriale del 23/04/2018 del Ministero Sviluppo Economico.
L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve inoltre risultare da apposita attestazione rilasciata:
- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
[1]Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
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