La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Imprese e sistemi di compliance sulla responsabilità amministrativa degli enti a fronte degli sviluppi legislativi
03/Giugno/2020
Attualità economiche sociali

di Giulio Zamponi

La responsabilità amministrativa degli enti nelle intenzioni del Legislatore del 2001

Dopo 19 anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consacra l'importanza dei sistemi di audit interni delle imprese nel nostro ordinamento, appare evidente come, dal superamento del tradizionale principio giuspenalistico "societas delinquere non potest", si è giunti a un vasto complesso di norme che, oltre a prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente per una vasto "catalogo" di reati, presenta collegamenti, fra gli altri, anche con la normativa anti-corruzione e con le disposizioni in materia di trasparenza.

Il Legislatore, infatti, in considerazione della travagliata discussione parlamentare in merito all'ampiezza del suddetto catalogo, scelse di attestarsi su un'opzione "minimalista" includendovi i soli reati c.d. "contro la P.A.", ritenendo opportuno contenere, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività della responsabilità amministrativa degli enti. Lo scopo era quello di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, avrebbe potuto fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento.

Conseguentemente, con la novellazione per tranches successive, il Legislatore ha costantemente ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, originariamente prevista solo in relazione a reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e di corruzione e concussione, sino ad introdurvi oltre 150 fattispecie di reato presupposto, richiamate da ben venti articoli del D. Lgs. n. 231/2001.

Il possibile ampliamento del catalogo dei reati nel corso del 2020

Anche quest'anno, il catalogo dei reati presupposto alla responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni, da ultimo integrato con i c.d. "reati Tributari" dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto Fiscale"), sembra destinato ad ampliarsi.

In primo luogo, il 20 maggio 2020 si è concluso positivamente l'esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di Decreto Legislativo (n. 151) recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Con specifico riferimento alle modifiche del D. Lgs. n. 231/2001, l'art. 5 dello schema trasmesso al Parlamento, integra le fattispecie incluse nell'art. 24 con il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari (art. 2 della Legge 898/1986) e inserisce l'Unione Europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità dell'Ente. 

Inoltre, il suddetto articolo interviene sull'art. 25, includendo l'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote il peculato (art. 314, co. 1, c.p.), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), mentre introduce all'art. 25-quinquiesdecies il comma 1-bis, recante ulteriori reati tributari, quali i delitti di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000) commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea allo scopo di evadere l'IVA, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di Euro.

Infine, la norma in esame introduce un nuovo articolo, il 25-sexdecies, che prevede, in relazione alla commissione di reati di contrabbando di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, variamente modulate.

In secondo luogo, nei prossimi mesi le Commissioni di Camera e Senato saranno chiamate ad analizzare il disegno di Legge recante "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari" che, oltre a riorganizzare sistematicamente la categoria dei reati in tale materia, interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti costruendo un'apposita disciplina dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo con espresso riguardo agli operatori alimentari, prevedendovi ulteriori adempimenti, da calibrare in rapporto alle caratteristiche dell'ente, quali, fra le altre, le attività di vigilanza della rintracciabilità dei prodotti alimentari o la verifica dei contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, al fine di garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti. 

Inoltre, nella formulazione attuale, il provvedimento introduce una serie di norme che ampliano il catalogo dei reati con quelli inerenti alle frodi nel commercio di alimenti (artt. 515 e seguenti c.p.) e con i delitti contro la salute collettiva (artt. 439 e seguenti c.p.). In particolare, in entrambi i casi si prevede che, se l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in esame, si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sotto l'aspetto probabilistico, il rischio correlato alle possibili integrazioni al D. Lgs. n. 231/2001 dovrebbe avere un impatto minore negli enti già dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, quindi, in presenza di un Organismo di Vigilanza. In generale, l'impatto dei rischi in esame dovrebbe essere maggiormente contenuto negli enti con una governance strutturata e dotati di funzioni di controllo, mentre è destinato inevitabilmente ad aumentare nelle imprese di minori dimensioni (le c.d. micro, piccole e medie imprese) eventualmente prive di adeguati presidi di controllo, le quali dovranno necessariamente procedere ad identificare i rischi connessi anche alle suddette ipotesi di reato e valutare le aree maggiormente esposte alla commissione dei medesimi, secondo le ormai consolidate prassi di risk assessment in ambito 231.