La Rivista
2020
N° 1 - 2 Gennaio - Giugno 2020
Analisi empirica e normativa sul mercato dei NPLs in Italia
05/Ottobre/2020
Attualità

di Francesco De Ficchy[1]

  1. Premessa. Il mercato dei NPLs

            NPLs (non performing loans) è un acronimo in passato quasi sconosciuto, oggi protagonista di dibattiti, giudizi, preoccupazioni, proposte e una moltitudine eterogenea di opinioni, tutte basate, nella maggior parte dei casi, su una conoscenza di base assente nella migliore delle ipotesi, o viziata da presupposti errati nella peggiore.

            In primis, per comprendere il fenomeno, si potrebbe iniziare dalle domande: il pericolo dei NPLs porterà il sistema italiano bancario e finanziario al collasso? Gli interventi dall'Europa ci danneggiano o sono equi? Le banche italiane sono colpevoli o sono vittime di decisioni / errori proveniente dall'esterno? Il mercato dei NPLs può crescere ed essere profittevole per il sistema o andrà a vantaggio soltanto di alcuni investitori? A queste domande non basterebbe un libro per rispondere. In particolare, sulle responsabilità delle banche italiane, dovremmo andare a ritroso nella storia d'Italia partendo dalla crisi del Banco di Napoli[2]  fino al fallimento della banca dell'Avvocato Michele Sindona, nel lontano 1974, anno in cui il Governo italiano intervenne con il Decreto Sindona[3], uno dei primi interventi della giovane Repubblica a salvataggio dei depositanti e del sistema bancario e finanziario nel suo complesso. Inoltre, sullo sviluppo in Italia di un mercato secondario dei NPLs, la Banca d'Italia nota un mancato sviluppo dovuto principalmente al permanere di una differenza significativa tra il valore di bilancio di tali prestiti deteriorati ed i prezzi offerti dagli investitori.

            La situazione attuale e, quindi, l'elevato stock di NPLs presente nei bilanci delle banche italiane, è anche la conseguenza della straordinaria fase recessiva che ha avuto un impatto diretto sull'economia reale. A tale situazione ha contribuito sia il limitato sviluppo del mercato secondario di tali crediti, sia i tempi lunghissimi delle procedure concorsuali o comunque di recupero di tali crediti.

            Tuttavia, a seguito dei più recenti interventi normativi a livello europeo, le banche dell'area euro hanno operato importanti dismissioni dei NPLs che avevano in bilancio. Sulla base del rapporto annuale 2018 pubblicato dalla Banca Centrale Europea, prosegue la costante riduzione dello stock di NPLs e nei primi tre trimestri del 2018 tali crediti sono diminuiti di 94 miliardi di euro e la quota detenuta dagli enti significativi dell'area dell'euro, in termini aggregati, è scesa al 4,2% dal 5,2% rispetto all'anno 2017. Il processo di riduzione dei crediti deteriorati ha accelerato o è proseguito a ritmo sostenuto nella maggior parte dei paesi caratterizzati da livelli elevati. Allo stesso tempo, al ridimensionamento dei volumi ha contribuito anche la maggiore vivacità del mercato secondario per il collocamento di attività deteriorate. In un confronto fra paesi, l'attività di dismissione ha continuato a essere più vigorosa in Italia e in Spagna.

            La Banca d'Italia, nelle più recenti rilevazioni, ha evidenziato una evoluzione del mercato NPLs italiano, data la riduzione dello stock complessivo a circa 180 miliardi di euro di NPE (non performing exposures, ovvero NPLs e UTP) rispetto alla rilevazione di dicembre 2015 laddove i crediti deteriorati, ammontavano a circa 360 miliardi di euro, il 18,1% del totale dei crediti verso clientela. Sempre nella rilevazione di dicembre 2015, le sofferenze (la categoria "peggiore" delle esposizioni deteriorate) ammontavano a 210 miliardi (10,6% dei crediti complessivi).

  • Il quadro normativo di riferimento. La definizione armonizzata di credito deteriorato

            Il tema dei NPLs rileva sotto una molteplicità di profili legali, regolamentari e fiscali. La notevole complessità della disciplina è data dalla natura di credito bancario, dall'attività delle banche (sottoposta ad una disciplina speciale) e da quella degli investitori che realizzano investimenti in questa "ormai" nuova tipologia di asset class.

            In tale complessità rientra già la definizione di NPLs che è ormai armonizzata a livello europeo. Tuttavia, per definire la qualità di un credito esistono tre differenti nozioni: la definizione contabile[4], la definizione contenuta nell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation)[5]; e la definizione della European Banking Authority (analoga a quella precedente). Da una attenta analisi, la definizione armonizzata di NPLs non pone alcuna distinzione tra crediti underperforming (ovvero crediti UTP) e crediti non performing (NPLs): entrambi soggiacciono, ai fini della normativa di vigilanza, alle stesse identiche regole, soprattutto in materia di accantonamenti.

  • Le linee guida BCE sulla gestione dei NPLs

            Nel marzo 2017 la Banca Centrale Europea ha emanato delle linee guida rivolte alle banche significant contenenti norme per incentivare un rapido smaltimento degli NPLs seguite nel gennaio 2018 da un analogo documento emanato dalla Banca d'Italia e rivolto agli istituti less significant.

            Mediante tale provvedimento, la BCE ha imposto alle banche di dotarsi di una strategia di gestione dei NPLs atteso che il costo di tali strutture ha un'incidenzanotevole sui costi operativi totali. Tra le soluzioni maggiormente adottate, la cessione (sicuramente più agevole grazie allo strumento della cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 130/1999), comporta la derecognition contabile e prudenziale della posizione dal bilancio, con conseguenti effetti sul conto economico in termini di perdite registrate, qualora il valore di cessione sia inferiore al valore del credito iscritto in bilancio al netto delle rettifiche (net book value, o NBV).

            Al contrario, il mantenimento del credito deteriorato comporterebbe per la banca una maggiore libertà nel procedere alla svalutazione del credito. Tuttavia, su tale aspetto è intervenuto il legislatore europeo concedendo all'Autorità di vigilanza il compito di valutare l'adeguatezza delle politiche di accantonamento adottate dalle banche e, con l'Addendum del marzo 2018 la BCE (seguita poco dopo dalla Banca d'Italia) ha stabilito che, per gli NPLs, le banche devono costituire accantonamenti prudenziali a copertura del 100% delle stesse entro due anni dall'ingresso dell'esposizione nel non performing nel caso di esposizioni unsecured e sette anni per le esposizioni secured.

            L'assetto regolatorio sopra descritto presenta vari ostacoli al mantenimento nei bilanci delle banche degli NPLs e, al pari delle fisiologiche difficoltà di adottare approcci gestori con strutture interne, rende la cessione dei crediti ad intermediari e investitori la soluzione più agevole per le banche[6].

  • L'impatto dei NPLs sulla capacità di erogare finanziamenti

Le questioni relative all'elevato stock di NPLs, oltre che alla tutela della stabilità finanziaria del mercato a livello europeo, rileva sulla capacità per gli intermediari di erogare finanziamenti alla clientela (ovvero verso l'economia reale) e quindi su un possibile rischio di credit crunch.

Con gli accordi di Basilea 3, sono state potenziate le capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, rafforzando i processi di gestione del rischio, di governance e, soprattutto, la patrimonializzazione degli stessi intermediari. Tali accordi infatti prevedono, in linea con gli accordi di Basilea 2, interventi finalizzati all'accrescimento della quantità e della qualità della dotazione di capitale delle banche. Quindi, i principi prudenziali e regolamentari di Basilea 3, comportano che a un maggiore coefficiente di rischio di un'esposizione deteriorata, corrisponda un maggiore impiego di fondi propri di una banca (gli accantonamenti). Pertanto, diminuiscono le capacità di erogare credito della banca e di distribuire utili a favore dei propri azionisti[7].


[1]Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma e Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università LUISS Guido Carli.

[2] La crisi del Banco di Napoli ha del singolare in particolare in riferimento alla gestione delle sofferenze, esempio positivo di bad-bank italiana. Così riporta il Sole24Ore con un articolo del 4 ottobre 2016: "La vicenda della Sga, (ex Bad-Bank del Banco di Napoli) ha, in effetti, dell'incredibile. Nata appunto come «bad bank» del Banco di Napoli, ha accumulato in venti anni di silenziosa attività un vero e proprio tesoro da 450 milioni. In pratica, la SGA ha ben recuperato quelli che erano stati considerati crediti «cattivi» scorporati dal Banco di Napoli, nel percorso che aveva poi portato all'acquisizione di Intesa Sanpaolo nel 2002".

[3] Il Ministro del Tesoro, con D.M. 27 settembre 1974, emanato ai sensi degli artt. 29 e 30 del T.U. del 1910 sugli istituti di emissione, concede la facoltà alla Banca d'Italia di effettuare "anticipazioni a ventiquattro mesi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza e all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti in altre aziende in liquidazione coatta, si fossero trovate a dover ammortizzare, perché in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione" (dalla lettera del testo normativo, è implicito che la banca acquirente si accolli il debito della banca in liquidazione, operazione effettuata mediante il sostegno delle finanze pubbliche).

[4] Questa è contenuta nel principio contabile internazionale IFRS 9 rilevante ai fini della redazione del bilancio civilistico, e funzionale per fungere a base di calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche.

[5] Ai sensi di tale normativa, un debitore deve essere considerato in stato di default quando: a) l'adempimento delle obbligazioni è giudicato improbabile senza il ricorso all'escussione delle garanzie; b) il debitore è in ritardo nei pagamenti per oltre 90 giorni (innalzabili a 180 in presenza di particolari situazioni).

[6] Cfr. intervento del dott. Fabio Pignataro al corso executive organizzato dalla LUISS Guido Carli in tema di "Crisi bancarie e gestione degli NPLs: nuovi aspetti normativi e legali.

[7] Cfr. "Il mercato dei NPLs: aspetti legali e fiscali", di Sutti F. e Fiorelli A., in "Il mercato dei NPLs" a cura di Carluccio E. e Conca V., 2017.